Il Consiglio Europeo con la decisione 2013/678/Ue, in deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, ha dato la possibilità all’Italia di alzare il limite del volume d’affari per accedere/permanere nel regime dei minimi 2014 da euro 30.000 a euro 65.000.
Contestualmente il Consiglio Europeo ha autorizzato l’applicazione del regime dei Minimi fino al 31 dicembre del 2016.
Il legislatore italiano, però, non ha accolto la nuova “direttiva” e pertanto la platea dei contribuenti che possono beneficiare de regime dei minimi resta circoscritta a chi ha un volume d’affari annuo non superiore a euro 30.000.
Chi può accedere al regime dei minimi 2014 e quali sono i requisiti per la permanenza?
E’ iniziato un nuovo anno ed è tempo di valutare i requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime di cui all’art.27 del DL n.98/2011 che ha modificato quanto disposto dall’art. 1, commi da 96 a 99, della Legge 244/2007.
Il regime dei Minimi è stato introdotto nel nostro ordinamento dal periodo d’imposta 2008, con l’approvazione della Legge 244/07; l’art. 27 del DL n.98/2011 ha apportato delle modifiche definendolo “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” e ha integrato i requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime, pertanto i “vecchi requisiti” rimangono.
Chi sono i contribuenti minimi?
I contribuenti minimi possono essere imprese individuali e professionisti singoli che:
nell’anno precedente:
hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
nel triennio precedente:
non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000;
iniziano l’attività e presumono di avere i requisiti di cui ai punti 1) e 2)
Chi non può essere contribuente minimo?
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
coloro che applicano i regimi speciali Iva;
i non residenti;
coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano attività di cessioni di immobili e mezzi di trasporto nuovi;
coloro che, contestualmente, partecipano a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.
Altri requisiti richiesti, oltre quelli indicati nell’ art. 1, commi 96 a 99, L. 244/2007:
il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente, tranne nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause non dipendenti dalla sua volontà;
da inizio attività successiva al 31/12/2007
Qual è la durata del “Regime di Minimi”?
Il regime dei minimi ha la durata massima di 5 anni a far data dall’esercizio di inizio dell’attività, nel caso di contribuenti con più di 35 anni.
La durata massima di 5 anni non riguarda i soggetti con meno di 35 anni di età, che possono applicare il questo regime semplificato fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare nessuna opzione.
Naturalmente, l’uscita anticipata dal regime può avvenire per il venir meno degli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime.
Quali semplificazioni contabili e fiscali hanno i contribuenti minimi?
I contribuenti che adottano il Regime dei Minimi sono esonerati:
dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
dagli obblighi riguardanti l’imposta sul valore aggiunto;
dal pagamento dell’Irap;
dalla compilazione degli Studi di Settore.
Quali sono le principali caratteristiche del “Regime dei Minimi”?
Determinazione del reddito in base al principio di cassa;
determinazione del reddito in deroga, rispetto alle regole stabilite dal TUIR;
assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva: sul reddito imponibile (art. 1, commi 104 e 108, L. 244/07 e art. 4 D.M. 2 gennaio 2008) si applica l’imposta sostitutiva del 5%;
ritenuta d’acconto: i ricavi e i compensi dei soggetti che adottano il regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
I contribuenti devono rilasciare apposita dichiarazione da cui risulta la loro “appartenenza” al regime dei minimi.
Quando un soggetto è obbligato a “uscire” dal “Regime dei Minimi”?
L’art. 1, comma 111, della L. 244/2007 stabilisce che il regime dei Minimi cessa di avere efficacia:
dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui ai commi da 96 a 99 del comma 1 della legge 244/07;
nell’anno stesso qualora venga superato per più del 50% il limite massimo dei ricavi.
Il regime dei Minimi nell’Integrato GB
L’impostazione corretta di un contribuente minimo parte dall’anagrafica delle ditte, poiché al corretto settaggio del regime contabile ne conseguono la corretta impostazione della contabilità e il riporto dei dati nel modello Unico.
Nell’anagrafica di un contribuente assoggettato al regime dei minimi è necessario indicare il regime contabile 7 – Contribuente minimo.
Per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi non c’è distinzione tra reddito d’impresa e reddito professionale, poiché in entrambi i casi vige il principio di cassa e il quadro contabile da compilare nel modello Unico è sempre l’LM.
Per i soggetti che adottano il regime contabile “semplificato” è stato predisposto un apposito piano dei conti, il piano dei conti per i contribuenti minimi, poiché per questi soggetti la determinazione del reddito non si basa sulle regole indicate nel testo unico delle imposte dirette (DPR 917/86).
Esempio: per i contribuenti minimi i costi riguardanti telefonia, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli rilevano sempre nella misura del 50%.
Nel menù Bilancio è presente la gestione Verifica situazione Minimi – Ex Minimi, che permette di verificare, durante l’esercizio, i requisiti di permanenza nel regime ed eseguire il calcolo anticipato dell’imposta sostitutiva.
La gestione permette:
di verificare l’importo dei ricavi registrati in contabilità, segnalando l’eventuale superamento del limite di € 30.000, che comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo, ovvero il limite di € 45.000, che comporta l’uscita dall’anno in corso.
di verificare l’importo degli acquisti di beni strumentali nel triennio (2012/2014), segnalando l’eventuale superamento del limite di € 15.000, che comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo.
di calcolare l’imposta sostitutiva nel prospetto in cui sono riportati i dati come richiesti nel modello Unico quadro LM.
Per maggiori informazioni consultare la guida on line.
CA211 – TM/1