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Ai fini delle imposte sui redditi, i “NON RESIDENTI”, sono coloro che non hanno nè il domicilio nè la residenza nello stato Italiano e non risultano iscritti nelle anagrafiche comunali dei residenti per almeno 183 giorni (184 se l’anno è bisestile).

Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati RESIDENTI.

In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito o, se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

Nel frontespizio della dichiarazione i soggetti non residenti devono compilare la sezione “Residente all’Estero”, il “Domicilio Fiscale”, mentre nella parte denominataResidenza Anagrafica”, da compilare solo nei casi previsti, tali soggetti devono indicare il luogo del loro domicilio in Italia in cui hanno prodotto un qualsiasi reddito.

Compilazione Anagrafica:

Nel caso di un soggetto che si è trasferito all’Estero ma che comunque ha prodotto redditi in Italia, nell’Anagrafica della ditta devono essere compilate le seguenti sezioni:

–      RESIDENZA ESTERA: indicare l’indirizzo dello STATO ESTERO nel quale il soggetto ha la residenza;

–      DOMICILIO FISCALE (se diverso da Residenza/Sede): indicare il comune nel quale il reddito italiano è prodotto, o, se il reddito è prodotto in più comuni, il comune nel quale il reddito è più elevato.

 

Compilazione Frontespizio

DOMICILIO FISCALE – I cittadini italiani che risiedono all’estero  hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia. L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui il contribuente possiede un recapito nel comune dove è stato individuato il domicilio fiscale.

 

La sezione è compilata in automatico dal software in base ai dati indicati precedentemente in  anagrafica.

RESIDENZA ESTERA – La sezione deve essere compilata solamente se, per l’anno di imposta 2013, il contribuente è residente all’Estero.

La sezione è compilata in automatico dal software in base ai dati indicati precedentemente  anagrafica.

RESIDENZA ANAGRAFICA – anche nel caso di soggetto residente all’estero questa sezione deve essere compilata solo in due casi:

–      Il contribuente varia la residenza al 1° gennaio 2013.

–      Il contribuente è il primo anno che presenta la dichiarazione.

In questa sezione è necessario cliccare il pulsante , e nella maschera che si apre, mettere il check in “Il contribuente risiede all’estero (compilare in caso di variazione o in caso di prima presentazione).

A questo punto i campi della sezione “Residenza” sono sbloccati e si può indicare l’indirizzo estero di residenza del soggetto.

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione Anagrafica si rimanda alla guida on-line presente all’interno della maschera stessa.

AP/23

TAG residenza esterasoggetti non residenti

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