In alcuni casi gli Amministratori hanno la possibilità di derogare al termine di 120 giorni convocando l’assemblea entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio: ti riportiamo qualche esempio.
Come accennato nella Newsletter precedente del 24.07.2014 “Bilancio Europeo: riepilogo termini ordinari e differiti”, ai sensi dell’ art. 2364 C.c., l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata dall’organo amministrativo obbligatoriamente almeno una volta all’anno e la data per la convocazione può dipendere da elementi diversi.
Il termine ordinario per la convocazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ad esempio, può slittare qualora esistano cause di natura eccezionale rilevabili ed apprezzabili dall’organo amministrativo.
In particolare, l’art. 9 del D. Lgs. N.310/04 ha modificato l’art. 2364 C.c. al comma 2, come segue:
“[…] Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del Bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione.”
L’assenza di una previsione statutaria non permette la dilazione, pur se si è in presenza delle condizioni normative.
Tali particolari esigenze devono sussistere in concreto e gli amministratori sono tenuti a darne segnalazione nella Relazione sulla Gestione o nella Nota Integrativa, in caso di Bilancio redatto in forma Abbreviata.
Categorie di “Esigenze particolari” che giustificano il ricorso al maggior termine di 180 giorni
Esempi di possibili esigenze che possono consentire un differimento del termine di approvazione del Bilancio
Molteplicità di sedi operative distaccate (in Italia o all’estero) e contabilità separate, Presenza di partecipazioni di complessa valutazione o partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto, […]
Ristrutturazione del reparto amministrativo, Ridefinizione dell’organigramma societario, […]
Nuove procedure nel sistema informativo aziendale, cambiamento di sistemi e programmi per la rilevazione delle operazioni di gestione, […]
Fusioni, Scissioni, Trasformazioni, Conferimenti, […]
Furti, incendio, calamità naturali, […]
(Per le imprese edili) necessità di disporre dell’approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori da parte del committente, Creazione di Patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis e 2447-septies del C.c., […]
BB101- FST/33
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