La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario rivolto a tutte le persone fisiche titolari di partita Iva che svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo rispettando i limiti imposti.
L’introduzione del nuovo regime forfetario è concomitante alla soppressione degli altri regimi agevolati in vigore fino al 31/12/2014:
- Regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 legge 388/2000)
- Regime fiscale di vantaggio – Minimi (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011)
- Regime contabile agevolato – Ex Minimi (art. 27, comma 3, Dl 98/2011)
Per il regime fiscale di vantaggio di cui all’ art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011 è stata data una possibilità:
I contribuenti che nel 2014 adottavano il regime dei Minimi potranno continuare a permanervi fin tanto sono rispettati i requisiti previsti.
Quali sono i requisiti per la permanenza?
E’ iniziato un nuovo anno ed è tempo di valutare i requisiti per la permanenza nel regime di cui all’art.27 del DL n.98/2011 che ha modificato quanto disposto dall’art. 1, commi da 96 a 99, della Legge 244/2007.
Chi sono i contribuenti minimi?
I contribuenti minimi possono essere imprese individuali e professionisti singoli che:
nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
nel triennio precedente:
- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000;
Qual è la durata del “Regime di Minimi”?
Il regime dei minimi ha la durata massima di 5 anni a far data dall’esercizio di inizio dell’attività, nel caso di contribuenti con più di 35 anni.
La durata massima di 5 anni non riguarda i soggetti con meno di 35 anni di età, che possono applicare questo regime semplificato fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare nessuna opzione.
Naturalmente, l’uscita anticipata dal regime può avvenire per il venir meno degli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime.
In poche parole:
Pertanto per tutti coloro che nell’anno 2014 erano minimi e hanno conseguito ricavi o percepito compensi inferiori a € 30.000, non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, non hanno effettuato cessioni all’esportazione, non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, che rispettano il limite dell’ammontare di beni strumentali acquisiti e per il quali il quinquennio non si è ancora concluso o i 35 anni non sono stati compiuti, il regime dei minimi non è precluso.
Quali semplificazioni contabili e fiscali hanno i contribuenti minimi?
I contribuenti che adottano il Regime dei Minimi sono esonerati:
- dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
- dagli obblighi riguardanti l’imposta sul valore aggiunto;
- dal pagamento dell’Irap;
- dalla compilazione degli Studi di Settore.
Quali sono le principali caratteristiche del “Regime dei Minimi”?
- determinazione del reddito in base al principio di cassa;
- determinazione del reddito in deroga, rispetto alle regole stabilite dal TUIR;
- assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva: sul reddito imponibile si applica l’imposta sostitutiva del 5%;
- ritenuta d’acconto: i ricavi e i compensi dei soggetti che adottano il regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
I contribuenti devono rilasciare apposita dichiarazione da cui risulta la loro “appartenenza” al regime dei minimi.
Quando un soggetto è obbligato a “uscire” dal “Regime dei Minimi”?
L’art. 1, comma 111, della L. 244/2007 stabilisce che il regime dei Minimi cessa di avere efficacia:
- dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui ai commi da 96 a 99 del comma 1 della legge 244/07;
- nell’anno stesso qualora venga superato per più del 50% il limite massimo dei ricavi.
Il Regime dei Minimi in Integrato GB
L’impostazione corretta di un contribuente minimo parte dall’Anagrafica delle ditte, poiché al corretto settaggio del regime contabile conseguono la corretta impostazione della contabilità e il riporto dei dati nel modello Unico.
Nell’anagrafica di un contribuente assoggettato al regime dei minimi è indicato il regime contabile 7 – Contribuente minimo.
Per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi non c’è distinzione tra reddito d’impresa e reddito professionale, poiché in entrambi i casi vige il principio di cassa e il quadro contabile da compilare nel modello Unico è sempre l’LM.
Per i soggetti che adottano il regime contabile “semplificato” è stato predisposto un apposito piano dei conti, il piano dei conti per i contribuenti minimi, poiché per questi soggetti la determinazione del reddito non si basa sulle regole indicate nel testo unico delle imposte dirette (DPR 917/86).
Esempio: per i contribuenti minimi i costi riguardanti telefonia, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli rilevano sempre nella misura del 50%.
Nel menù Bilancio è presente la gestione Verifica situazione Minimi – Ex Minimi, che permette di verificare, durante l’esercizio, i requisiti di permanenza nel regime ed eseguire il calcolo anticipato dell’imposta sostitutiva.
La gestione permette:
- di verificare l’importo dei ricavi registrati in contabilità, segnalando l’eventuale superamento del limite di € 30.000, che comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo, ovvero il limite di € 45.000, che comporta l’uscita dall’anno in corso.
- di verificare l’importo degli acquisti di beni strumentali nel triennio (2013/2015), segnalando l’eventuale superamento del limite di € 15.000 che comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo.
- di calcolare l’imposta sostitutiva nel prospetto in cui sono riportati i dati come richiesti nel modello Unico quadro LM.
CA211 – TM/4