Regime dell’Agricoltura
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Il Regime dell’agricoltura, previsto dall’art. 34 del DPR 633/72, è un regime speciale di detrazione dell’Iva. In tale regime è stato prevista la gestione dell’attività agricole connesse (art.34 bis) e dell’agriturismo ( L.413/1991).
È possibile gestire tre tipologie:
- Regime speciale per l’agricoltura: l’Iva detraibile si calcola applicando, in via forfetaria, le percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli indicati nella Tabella A – Parte I allegata al Testo Unico dell’Iva.
- Attività agricole connesse art. 34 bis: regime Iva di detrazione forfettizzata, disciplinato dall’art. 34 bis DPR 633/72. Tale regime si basa su una percentuale di detrazione forfettizzata pari al 50% dell’imposta applicata sulle operazioni imponibili.
- Agriturismo (L. 413/1991): è considerata attività agricola connessa. Il regime naturale per l’attività agrituristica è quello forfetario previsto dall’art. 5, c.1, Legge 413/1991. L’imprenditore agricolo che decide di adottare il regime naturale, ai fini della imposte sui redditi determina il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell’Iva; l’imposta sul valore aggiunto viene determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria.
L’attività agricola e l’attività agrituristica devono essere tenute con contabilità separate.
Per ciascuna tipologia sopra descritta, oltre ad avere la CONTABILITA’ BASE, sono presenti apposite causali iva che permettono di determinare l’imposta sul valore aggiunto da versare allo Stato secondo quanto indicato dalle rispettive normative.