Nella newsletter di oggi vediamo qual è la differenza tra i due diversi modelli e come si correggono gli errori o eventuali dimenticanze commesse sulla dichiarazione dei redditi già inviata all’Agenzia delle Entrate.
Il 730 integrativo 2017 è il modello che va utilizzato in caso di dimenticanze od omissioni di dati tali da poter originare una differenza di imposta. Il 730 rettificativo 2017, è il modello che si usa se il contribuente riscontra errori nel 730, effettuati dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (sostituto di imposta, caf o professionista).
Integrativo o rettificativo quando si usano?
730 Integrativo
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato quando il contribuente si accorge di non aver esposto nel modello dichiarato spese detraibili o deducibili o di aver dichiarato spese non veritiere o di importo troppo elevato.
Se l’integrazione o la rettifica del Modello 730 comporta un maggiore credito o un minor debito o un’imposta invariata il contribuente può scegliere di:
- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, indicando nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio il relativo codice. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- presentare, in alternativa, un modello REDDITI Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Redditi Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
730 Rettificativo
Se si riscontrano errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (di compilazione o calcolo) è necessario compilare il modello 730 rettificativo entro il 25 ottobre 2017.
In questo caso, il sostituto d’imposta o il Caf o il professionista devono correggere il modello e rideterminare gli importi a credito o a debito, mediante l’elaborazione di un nuovo modello 730-3 sul quale verrà compilata la casella relativa al modello 730 rettificativo, presente nel modello 730_3.
Quali sono i codici da utilizzare in base al tipo di errore?
Se si presenta un 730 integrativo deve essere compilata la relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio della dichiarazione 730 indicando uno dei seguenti codici:
1 Se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
2 Se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
3 Se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.
Nel caso in cui si presenti un 730 rettificativo deve essere compilata la casella “730 rettificativo” presente nel modello 730_3 indicando uno dei seguenti codici:
1 Se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
2 Se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
3 Se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Scadenza 730 integrativo e rettificativo 2017
- 25 ottobre 2017 se si sceglie di presentare un 730/2017 integrativo per correggere errori e dimenticanza che comportano un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
- 10 novembre 2017 per presentare un nuovo 730/2017 rettificativo, nel caso di errore da parte del sostituto d’imposta, del Caf o del professionista.
- 31 ottobre 2017 (termine prorogato rispetto alla originaria scadenza del 30.09.2017 dal D.P.C.M. del 26.07.2017 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 175 del 28.07.2017) se si sceglie di utilizzare al posto di un nuovo modello 730 integrativo, il modello Redditi PF (correttiva nei termini), per integrare la dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.
Dichiarazione 730 Integrativa o Rettificativa con
La presentazione del Modello 730 Integrativo o Rettificativo prevede la compilazione e l’invio di un nuovo Modello 730, completo di tutte le informazioni obbligatorie. Per la redazione e presentazione del nuovo modello è necessario:
- Indicare tutti i dati presenti nella dichiarazione originale opportunamente corretti/integrati;
- Compilare, nel frontespizio della dichiarazione (Quadro DICHIARANTE), la casella “730 Integrativo” o la casella “730 Rettificativo” presente nel modello 730_3 (Quadro RIEPILOGO).
- Procedere normalmente alla creazione del file telematico per l’invio.
Frontespizio modello – 730 Integrativo
Quadro 730_3 modello – 730 rettificativo
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida online dell’applicazione 730/2017.
ML/13 – DB501