Le società di comodo sono quelle che risultano “non operative” in base a quanto disposto dall’art.30 della Legge 724/94 oppure che risultano in perdita sistematica secondo le indicazioni presenti nella legge 148/11 modificata dal D. Lgs. 175/14.
La disciplina delle società di comodo si applica a:
- Società di Capitali
- Società di persone
- Società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal regime di contabilità adottato.
Le società che risultano essere di comodo hanno delle conseguenze fiscali:
- determinazione di un reddito minimo figurativo su cui calcolare le imposte
- applicazione, per i soggetti Ires, di una maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50%
- determinazione della base imponibile Irap per un importo pari al reddito minimo figurativo aumentato di interessi passivi e costo del personale
- impossibilità di riportare le perdite
- limitazione all’utilizzo del credito Iva
Limitazioni all’utilizzo del credito Iva
Le limitazioni all’utilizzo del credito Iva sono strettamente legate alla situazione del soggetto pertanto si possono avere limitazioni all’utilizzo o perdita definitiva.
L’articolo 30 della legge n.724/1994, al comma 4, prevede le seguenti limitazioni per l’eventuale eccedenza a credito che emerge dalla dichiarazione annuale:
- divieto al rimborso (articolo 38-bis D.P.R. 633/1972);
- divieto di compensazione orizzontale (articolo 17 D.Lgs. 241/1997);
- divieto di cessione (articolo 5 comma 4-ter L. 70/1988).
Per i soggetti che sono di comodo per tre anni consecutivi e che negli stessi periodi effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare inferiore ai ricavi medi figurativi determinati nei tre anni, è prevista la cancellazione del credito.
Ai fini della cancellazione del credito IVA è rimasto l’originario limite triennale, che non è stato coordinato con l’ampliamento a cinque esercizi del periodo di osservazione per la disciplina delle società in perdita sistematica.
Compilazione del rigo VA15
Il rigo VA15 può assumere i seguenti valori:
- “vuoto” per le società “non di comodo”
- “1” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione
- “2” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente
- “3” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti
- “4” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che negli stessi periodi effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare inferiore ai ricavi medi figurativi determinati nei tre anni (art.30, comma 1, legge n.724/1994)
Limitazioni di cui all’art. 30, Legge n. 724/1994, comma 4
- codice 1 – società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione
- codice 2 – società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente
- codice 3 – società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti
Perdita definitiva del credito
- codice 4 – società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che negli stessi periodi effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare inferiore ai ricavi medi figurativi determinati nei tre anni (art.30, comma 1, legge n.724/1994)
Gestione del credito Iva in INTEGRATO GB
Dal momento che il rigo VA15 è valorizzato sono eseguiti dei controlli nella gestione del credito Iva.
CASO 1: VA15 compilato con i codici 1, 2 o 3
Nell’applicazione F24 non è possibile fare compensazione “orizzontali” con il credito Iva che emerge dalla dichiarazione Iva che stiamo compilando; sarà possibile solo l’utilizzo nella liquidazione Iva periodica in compensazione verticale.
Il primo avviso viene dato già in fase d’invio del credito dalla maschera “Gestione Pagamenti” presente all’interno dell’applicazione Iva/Iva Base.
In F24, qualora l’utente provi a compensare un debito con il credito Iva 2017, il software lo blocca, ricordando che avendo compilato il rigo VA15 della dichiarazione Iva con i codici 1, 2 o 3 gli importi a credito emergenti dal quadro VX non possono essere utilizzanti in compensazione orizzontale con altri tributi.
CASO 2: VA15 compilato con il codice 4
Il credito Iva è esposto nel rigo VX2 – Iva a credito, ma non è inviato all’applicazione F24 tramite la gestione “Pagamenti”. All’apertura della maschera “Pagamenti” presente all’interno di Iva/Iva viene visualizzato un messaggio che chiarisce all’utente il motivo per cui il credito non viene inviato all’F24.
Qualora il credito sia stato preventivamente indicato a mano in F24 il software avvisa l’utente in fase di prenotazione del modello con compensazione Iva.
DB201 – DB211 – TM/2
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