I contribuenti che in via ordinaria dichiarano i propri redditi con il modello 730 hanno la possibilità di presentarlo anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il Modello 730 Senza Sostituto ordinario va presentato ad un CAF o ad un qualsiasi professionista abilitato senza dover più presentare il MODELLO REDDITI e, il rimborso delle maggiori imposte pagate, sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.
Modello 730 senza sostituto
Con l’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, viene data la possibilità a chi non ha più un sostituto d’imposta di poter presentare il Modello 730.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui dal modello 730 emerga un debito di imposta va invece versato all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello F24.
Modello 730 senza sostituto con
In fase di compilazione del Modello 730 senza sostituto con Dichiarazioni-GB, deve essere compilata la casella presente nel quadro del Dichiarante “730 senza sostituto”; effettuare doppio click nel campo verde e in automatico, il software appone il check nella casella “Mod730 dipendenti senza sostituto”.
Infine, dopo aver riportato all’interno della dichiarazione tutti i dati del contribuente (indicazione dei vari redditi posseduti, indicazione di oneri e spese ecc…) il software in automatico calcola l’eventuale imposta a debito o a credito e compila le relative sezioni specifiche per i soggetti senza Sostituto.
In caso di credito da recuperare:
In caso di debito da versare:
Le istruzioni per l’utilizzo del modello sono presenti nella guida on-line dell’Applicazione 730-2018.
DB501 – SC/15
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