La deducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte dirette è stata introdotta dall’art.2, c.1 del Decreto Legge 201/2011. La norma prevede due deduzioni di cui possono beneficiare le imprese e i professionisti che soddisfano i presupposti richiesti.
Le deduzioni IRAP ai fini delle imposte dirette di cui possono usufruire le imprese e i professionisti sono:
- deduzione forfetaria del 10%
- deduzione dell’IRAP relativa alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato
La deduzione del 10% è forfetaria mentre la deduzione del costo del personale dipendente è analitica, pertanto spetta in misura proporzionale rispetto al valore dei costi per il personale dipendente o assimilato e al valore della produzione.
Entrambe le deduzioni spettano in base all’art. 99 del Tuir, ovvero secondo il principio di cassa: non può essere dedotto un importo maggiore rispetto a quello effettivamente versato nel corso del periodo d’imposta a titolo di saldo dell’esercizio precedente e acconto per l’esercizio per cui si sta presentando il modello Redditi. In merito agli acconti versati ricordiamo che rilevano solo per la parte che non eccede l’importo effettivamente dovuto per l’anno.
Deduzione forfetaria del 10% dell’imposta versata nel corso dell’anno
L’art.6, comma 1 del D.L. 185/2008 ha introdotto la deduzione di un importo pari al 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, forfetariamente riferita alla quota d’interessi passivi, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente assimilato al netto delle deduzioni spettanti, a partire dal periodo d’imposta 2008.
Il D.L. n. 201/2011 ha modificato l’art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008: a partire dal periodo d’imposta 2012 la deduzione del 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta è riferita al solo requisito della presenza d’interessi passivi, che devono essere d’importo superiore agli eventuali interessi attivi o proventi assimilati.
Deduzione analitica dell’IRAP riguardante la quota delle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato
L’art.2, comma 1 del decreto legge n. 201/ha disposto la deduzione di un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive relativa alla quota delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4bis e 4-bis1 del decreto legislativo n. 446/97.
Condizioni per usufruire delle deduzioni IRAP ai fini delle imposte dirette
Non tutti i contribuenti possono beneficiare delle deduzioni IRAP ai fini delle imposte dirette poiché ci sono delle condizioni che devono essere rispettate:
- la determinazione della base imponibile IRAP deve avvenire in base agli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8;
- l’impresa o il professionista devono aver sostenuto, nel corso del periodo d’imposta, spese per lavoro dipendente o interessi passivi.
Calcolo delle deduzioni IRAP in Dichiarazioni GB
Nei quadri contabili dei modelli Redditi è presente una gestione per il calcolo dell’importo delle deduzioni IRAP spettanti.
Nel caso di software Integrato, la sua compilazione è automatica e i dati sono riportati da contabilità, F24 e dichiarazione IRAP. Nel caso di compilazione non integrata i diversi dati richiesti per la determinazione del valore delle deduzioni devono essere indicate dall’utente, nei campi di colore giallo.
All’interno dei diversi modelli la gestione per il calcolo è sempre la stessa ed è così strutturata:
- Sezione I: importi versati nel periodo d’imposta
- Sezione II: calcolo deduzione IRAP 10%
- Sezione III: calcolo deduzione IRAP spese personale dipendente e assimilato.
Sezione I – Importi versati nel periodo d’imposta
In questa sezione sono riportati:
dall’applicazione F24
– importo versato a saldo per l’anno 2016
– importo versato in acconto per l’anno 2017
dalla dichiarazione IRAP
– importo dovuto per il periodo d’imposta 2017
Ricordiamo, infatti, che le deduzioni spettano fino a concorrenza degli importi versati nel periodo d’imposta e che gli acconti rilevano solo per l’importo pari a quanto dovuto per l’anno.
Sezione II: calcolo deduzione IRAP 10%
Il presupposto per la deduzione forfettaria del 10% è la presenza d’interessi passivi, che devono essere d’importo superiore rispetto a eventuali interessi attivi.
Il presupposto deve essere verificato sia per l’anno 2016 sia per l’anno 2017, poiché la deduzione spetta in misura proporzionale all’importo versato in riferimento ai due periodi d’imposta: questo significa che se nel 2016 non sono presenti interessi passivi, la deduzione del 10% per l’eventuale saldo non deve essere calcolata; stessa cosa per l’anno 2017.
La ditta Beta ha versato nell’anno 2017 IRAP a saldo 2016 per euro 2.175 e IRAP in acconto 2017 per euro 6.929.
L’IRAP dovuta per l’anno 2017 ammonta a euro 6.095, pertanto gli acconti versati rilevano ai fini del calcolo delle deduzioni non per l’intero importo, ma per l’importo dell’IRAP dovuta, poiché d’importo superiore.
Nel periodo d’imposta 2016 la ditta ha rilevato interessi passivi per euro 68 e nell’esercizio 2017 per euro 311 pertanto in entrambi i casi ricorre il presupposto per il calcolo della deduzione forfetaria.
L’importo della deduzione spettante è pari a euro 827
IRAP versata a saldo per il 2016 euro 2.175
IRAP versata in acconto per il 2017 6.929, ma IRAP dovuta per il 2017 6.095
Deduzione forfetaria = (2.175*10%)+(6.095*10%)=217,50+609,50= 827 euro
Sezione III: calcolo deduzione IRAP spese personale dipendente e assimilato
La deduzione IRAP per le spese per il personale dipendente è calcolata in modo analitico, pertanto in base all’incidenza del costo del personale sulla base imponibile IRAP dell’esercizio di riferimento. Anche per questa deduzione il presupposto deve essere verificato singolarmente per i due esercizi per i quali sono stati eseguiti versamenti IRAP nell’anno.
Il valore della produzione e le deduzioni per il personale dipendente per i due anni sono riportati dall’applicazione IRAP; i costi per il personale dipendente e assimilato sono riportati dalla contabilità.
Ai fini della determinazione dell’incidenza del costo del personale sul valore della produzione, questo deve essere assunto al netto delle eventuali deduzioni che sono state applicate. L’importo netto del costo del personale deve essere rapportato al valore della produzione: una volta trovata la percentuale d’incidenza questa deve essere applicata all’importo versato nell’esercizio per trovare la deduzione spettante.
La ditta Beta ha versato nell’anno 2017 IRAP a saldo 2016 per euro 2.175 e IRAP in acconto 2017 per euro 6.929.
L’IRAP dovuta per l’anno 2017 ammonta a euro 6.095, pertanto gli acconti versati rilevano ai fini del calcolo delle deduzioni non per l’intero importo, ma per l’importo dell’IRAP dovuta, poiché d’importo superiore.
Periodo d’imposta 2016
Valore della produzione euro 143.757
Costo del personale dipendente euro 259.592
Deduzioni applicate euro 236.771
Costo del personale al netto delle deduzioni euro 22.821 (259.592-236.771)
L’incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile IRAP è del 15,87%
Deduzione IRAP per il personale dipendente per l’anno 2016 euro 345 (IRAP versata a saldo per l’anno 2016 di euro 2.175*15,87%)
La stessa cosa che abbiamo analizzato per l’esercizio 2016 è fatta per l’esercizio 2017; alla fine si determina il totale della deduzione IRAP applicabile per il personale dipendente e assimilato.
La somma delle due deduzioni (10% IRAP e IRAP su costo del personale dipendente) non può essere superiore all’importo versato nell’anno 2017: questo controllo è eseguito dal software.
Gestione nei modelli Redditi Persone Fisiche, Società di Persone, Enti non commerciali
Nella gestione presente nei modelli Redditi Persone Fisiche, Società di Persone e Enti non Commerciali troviamo appositi campi per la visualizzazione dei costi relativi alle attività professionali e alle imprese in contabilità semplificata, per i quali sono compilati rispettivamente il quadro E e il quadro G.
Inoltre, in fondo al prospetto è indicata una sezione in cui il software rileva i quadri contabili abilitati per stabilire dove deve essere riportato l’importo delle deduzioni: nel caso in cui sono abilitati due quadri (esempio quadro E e quadro G) è l’utente che deve indicare in quale dei due riportare gli importi.
DB101 – DB111 – DB121 – DB131 – TM/29
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