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Dichiarazione IVA 2020: rilascio applicazione

I modelli di Dichiarazione annuale IVA e IVA Base 2020, anno imposta 2019, sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2020 con il provvedimento n. 8938, con le relative istruzioni definitive.

Nella newsletter del 31 gennaio 2020 “Novità Dichiarazione IVA 2020” abbiamo riepilogato quali sono le principali novità apportate alla Dichiarazione IVA 2020, anno imposta 2019.

Soggetti obbligati alla presentazione

Tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli art. 4 e 5, titolari di Partita Iva sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Soggetti esonerati IVA

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano stata eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai senti dell’art. 74, sesto comma che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art.44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n.331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recata dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquiesper l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 21/05/2018 n.75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €7.000 (art. 34-ter).

Soggetti esonerati IVA BASE

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA BASE:

  • i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;
  • le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
  • i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
  • le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73;
  • l’ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2020, della particolare procedura di compensazione dell’IVA di gruppo (prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma), comunicando all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione tramite la compilazione del quadro VG nella dichiarazione IVA/2020;
  • i soggetti che hanno presentato nel 2019 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998(comma introdotto dall’art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) e che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative;
  • i soggetti che avendo omesso di effettuare versamenti periodici IVA compilano il quadro VQ della dichiarazione IVA/2020.

Termini di presentazione

In base all’art. 8 del d.P.R. 22/07/1998, n.322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2019 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.

Modalità di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa:

  • direttamente dal contribuente;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art.3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n.322;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
  • tramite società appartenenti al gruppo.
  • Dichiarazione IVA 2020 con GB

    Ricordiamo i passaggi per l’abilitazione:

    • Eseguire Update del software;
    • Aprire la ditta in cui si vuole abilitare l’applicazione Dichiarazione IVA o Dichiarazione IVA BASE 2020, anno imposta 2019;

    Le modalità di abilitazione delle applicazioni sono due:

    1. Se l’applicazione “Dichiarazione IVA” o “Dichiarazione IVA BASE” è stata già utilizzata nell’anno 2019 per abilitarla è sufficiente cliccare su Dichiarazione IVA 2020: rilascio applicazione - IVA o Dichiarazione Iva e Iva Base 2020: rilascio applicazione - Pulsante IVA Base . Il software chiede con un messaggio se abilitarla subito per il nuovo anno con un messaggio: rispondendo “si” sarà automaticamente abilitata; rispondendo “no” sarà necessario procedere con l’abilitazione illustrata al punto successivo.

    Dichiarazione IVA 2020: rilascio applicazione - Abilitazione applicazione

    1. Resta sempre utilizzabile la solita modalità di abilitazione delle applicazioni dalla gestione “Applicazioni”, apponendo il check in corrispondenza di “Dichiarazione IVA” o “Dichiarazione IVA BASE” anno imposta 2019.

    Dichiarazione IVA 2020: rilascio applicazione - Abilitazione applicazione

    In fase di abilitazione dell’applicazione “Dichiarazione IVA” si apre la maschera con i codici attività della ditta. Nel caso di esercizio di più attività, nell’anagrafica ditta, deve essere specificato se sono gestite con contabilità “Separata” o “Unificata”.

    Pulsante Attenzione L’invio dei pagamenti dell’applicazione F24 sono momentaneamente bloccati.

    Le istruzioni per l’utilizzo del modello sono presenti nella guida online dell’Applicazione Dichiarazione Iva.

    Dichiarazione IVA 2020: rilascio applicazione - Modello ministeriale Dichiarazione IVA

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