L’inserimento dei dati anagrafici e della prestazione/operazione svolta sono fondamentali per effettuare il passaggio successivo di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il professionista adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionate all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed è tenuto a dimostrare che le misure adottate sono adeguate al grado di rischio rilevato.
Il rischio effettivo, il cui punteggio serve a determinare la tipologia di adeguata verifica da applicare, deve essere valutato tramite un processo, di determinazione:
- del rischio inerente
- del rischio specifico
In Antiriciclaggio GB…
Subito dopo aver inserito la prestazione/operazione per il cliente il software visualizza l’icona in corrispondenza della colonna “3) Val.Rischio”.
Ci posizioniamo quindi nella terza sezione, selezioniamo la prestazione oggetto di valutazione del rischio e clicchiamo il pulsante “Nuovo”.
Nella mascherina di scelta selezioniamo di voler effettuare la valutazione del rischio con la modalità indicata nelle linee guida del CNDCEC quindi clicchiamo “Avanti”.
Il software abilita la tabella di valutazione del rischio.
Nella parte superiore della maschera troviamo la prestazione/operazione oggetto di valutazione e nel campo “rischio inerente” è riportato il relativo punteggio, così come indicato nella tabella delle linee guida:
1 = non significativo
2 = poco significativo
3= abbastanza significativo
4= molto significativo
Nella seconda parte troviamo la tabella per il calcolo del livello di rischio specifico.
Ad ogni elemento della tabella l’utente deve attribuire un indice di rischiosità da 1 a 4.
Con riferimento ad alcune prestazioni professionali, come ad esempio la tenuta della contabilità, la tabella B non deve essere compilata ma è sufficiente compilare la parte A.
Per escludere dal calcolo finale la sezione B della tabella è necessario attivare l’opzione “Calcola solo “aspetti connessi al cliente””.
Per ogni elemento oggetto di valutazione l’utente potrà indicare eventuali fattori di rischio riscontrati.
Una volta indicati i punteggi in corrispondenza di ogni elemento, si potrà determinare il rischio effettivo.
Nella determinazione del rischio effettivo il rischio inerente deve essere considerato nei limiti percentuali del 30%. Il rischio specifico invece, che si suppone abbia più rilevanza, deve essere considerato per il 70%.
Il punteggio ottenuto nel calcolo del rischio effettivo ci suggerirà la tipologia di adeguata verifica da applicare.
Grado di rischio effettivo rilevato | Misure di adeguata verifica |
---|---|
Non significativo | Semplificate |
Poco significativo | Semplificate |
Abbastanza significativo | Ordinate |
Molto significativo | Rafforzate |
Al salvataggio della valutazione del rischio l’icona nella corrispondente colonna segnalerà che l’operazione è stata effettuata.