Dal 1° gennaio 2019, con la fattura elettronica, è stata introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. Esterometro), per comunicare le operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).
Dal 2021, tale comunicazione può essere omessa in caso di utilizzo dei nuovi tipi documento introdotti dal nuovo tracciato Xml della fattura elettronica vers. 1.6.2. Nello specifico, attraverso i nuovi tipi documenti TD17, TD18 e TD19, gli operatori IVA potranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero, attraverso il Sistema di interscambio.
L’utilizzo di tali procedure permetterà inoltre di elaborare i documenti precompilati IVA con i dati presenti nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, per una semplificazione degli adempimenti tributari e dichiarativi.
Per il 2021, i nuovi tipi documento non sono obbligatori, lo saranno dal 2022, per tanto se non vengono utilizzati, sarà necessario effettuare la comunicazione dell’Esterometro.
Trasmissione telematica
La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, come previsto dal “D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020)”.
La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche o con bollette doganali.
Ambito soggettivo e oggettivo
Nella comunicazione occorre indicare le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale per cui non è stata emessa fattura elettronica oppure integrazione/autofattura elettronica.
A tal fine occorre indicare nell’Esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta e non integrata elettronicamente:
- da fornitore comunitario (integrazione della fattura non elettronica senza Intrastat);
- da fornitore extracomunitario (autofattura non elettronica).
Allo stesso modo occorre indicare nell’Esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia. A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell’Esterometro.
Di seguito le operazioni da includere della comunicazione “Esterometro”:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti per le quali non è stata effettuata l’integrazione elettronica;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari per le quali non è stata effettuata l’integrazione/autofattura elettronica;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe per le quali non è stata effettuata l’integrazione/autofattura elettronica.
Scadenze
Dal 2020 l’invio dell’Esterometro dal 1° gennaio 2020, per effetto del Decreto Fiscale 2020, è diventato trimestrale e non più mensile, pertanto anche per il 2021 sarà trimestrale.
La trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento rispetto alla data di:
- emissione del documento (fatture attive);
- ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti).
Per il 2021 le date saranno:
Sanzioni per omessa o errata trasmissione
In caso di omessa, ovvero errata, trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).
Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione;
Non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
Esterometro nel software GB
Eseguendo l’update del software, da oggi è disponibile l’applicazione “Esterometro” (operazioni transfrontaliere) 2021.
Prima di iniziare ad utilizzare l’applicazione “Esterometro” è necessario abilitarla da “Applicazioni” -> “Esterometro”
Dopo aver apposto il check per l’anno 2021 confermare il messaggio:
Ora da “Esterometro” sarà possibile accedere alla maschera di intestazione e riepilogo invii.
All’interno della procedura è possibile importare i dati direttamente dalla contabilità, da un nostro tracciato Excel, da file Xml prodotti da altri software oppure inserendo manualmente i dati nella procedura.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della procedura consultare la guida online.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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MB106 –FSA/07
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