Con il provvedimento n.28928 del 29 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della dichiarazione “Redditi persone fisiche 2021”, con le relative istruzioni, da presentare da parte della persone fisiche nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020.
Successivamente con il provvedimento n.44437 del 15 febbraio 2021 ha approvato anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello e dei dati riguardati le scelte di destinazione dell’8 – 5 – 2 per mille all’IRPEF.
Effettuando l’update del software, da oggi è disponibile l’applicazione “Persone fisiche” 2021, anno imposta 2020.
Modalità di presentazione
La dichiarazione redditi Persone fisiche può essere presentata:
- Per via telematica direttamente dal dichiarante;
- Per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art.3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e successive modificazioni;
- Consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti;
Termini di presentazione
In base alle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il modello redditi Persone Fisiche 2021 deve essere presentato:
- dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2021, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente al contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
N.B. A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 le scadenza sopra riportare potrebbero essere soggette ad eventuali spostamenti nel corso dei prossimi mesi.
Principali Novità 2021
- Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo; mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;
- Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute da 1° luglio al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
- Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
- Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
- Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’Irpef;
- Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro;
- Credito d’imposta “bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto;
- Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11 per cento.
Redditi Persone fisiche 2021 GBsoftware
- Eseguire l’update del software tramite il relativo pulsante .
- Posizionarsi nella DITTA per la quale si vuole abilitare l’applicazione “Redditi Persone Fisiche”
Le modalità di abilitazione delle applicazioni sono due:
- Se l’applicazione “Redditi persone fisiche” è già stata utilizzata nell’anno precedente, per abilitarla è sufficiente cliccare su ; Il software chiede se abilitarla per il nuovo anno con un messaggio: rispondendo “si” sarà automaticamente abilitata; rispondendo “no” l’applicazione non sarà abilitata. In seguito per abilitarla procedere come illustrato al punto successivo.
- Dalla gestione “Applicazioni”:
- Abilitazione multipla: cliccando il pulsante è possibile abilitare l’applicazione per più ditte.
- Abilitazione singola: apporre il check in corrispondenza di “Redditi Persone Fisiche” anno 2020.
All’interno della guida online di ogni quadro dell’applicazione Redditi Persone Fisiche sono presenti le istruzioni ministeriali per l’utilizzo del modello.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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DB121 – SAM/11