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L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 19, attraverso la modifica al comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Teniamo a precisare che tale indennità trova applicazione solo per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

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