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L’articolo 18 del DPR 600/1973 consente, ai soggetti indicati nell’art.13, comma1, lett. c) e d) dello stesso decreto, la tenuta di una contabilità semplificata.

In particolare è possibile tenere la contabilità semplificata se i ricavi, di cui agli articoli 57 e 85 del TUIR, non abbiano superato nell’anno:

  • 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività

In caso di contabilità semplificata, resta obbligatoria la tenuta del registro Iva acquisti, del registro Iva vendite ed eventualmente la tenuta del registro incassi e pagamenti.

Per questi soggetti, non essendo prevista la stampa del libro giornale, anche le registrazioni “non Iva” rilevanti ai fini reddituali, devono essere riportate nei registri Iva.

 

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TAG contabilità semplificatacosti e ricavi

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