L’apposizione del visto di conformità è prevista per la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del DPR n. 602 del 1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
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