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Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

L’adeguata verifica della clientela è disciplinata dagli articoli da 17 a 30 del D.Lgs.231/2007 e regolamentata dalla regola tecnica n.2 del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La tipologia di adeguata verifica da adottare dipende dalla determinazione del grado di rischio effettivo calcolato: più alto è il livello di rischio maggiori saranno i controlli e gli adempimenti previsti dalla procedura.

L’adeguata verifica deve essere applicata:

  • In caso di prestazioni professionali continuative o che comunque comportano l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente.
  • In caso di prestazioni professionali occasionali quando comportano la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Ci sono comunque dei casi in cui l’adeguata verifica deve essere applicata ovvero:

  • In caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o sogli applicabile
  • Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione

Nota bene Gli obblighi di adeguata verifica non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di redazione e trasmissione o sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

In Antiriciclaggio GB…

Il grado di adeguata verifica è calcolato dal software con la procedura di valutazione del rischio così come indicato nella newsletter del “05/11/2020 – Antiriciclaggio GB: Valutazione del Rischio”; in caso di rischio non significativo o poco significativo dovrà essere applicata un’adeguata verifica semplificata. Sarà applicata un’adeguata verifica ordinaria per un rischio abbastanza significativo. In caso di rischio effettivo molto significativo si dovrà applicare l’adeguata verifica rafforzata.

La necessità di effettuare l’adeguata verifica è indicata, in corrispondenza del cliente e dell’apposita colonna.

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica - Colonna adeguata verifica

La procedura di adeguata verifica di GB è una check list di controllo che consente di verificare, per ogni obbligo previsto per la tipologia prescelta, la corretta effettuazione dei relativi adempimenti.

Per effettuare la procedura guidata di adeguata verifica ci posizioniamo nell’anagrafica del cliente quindi nella sezione “4) adeguata verifica”. Selezioniamo la prestazione e clicchiamo il pulsante “modifica”. Troveremo come tipologia quella calcolata in sede di valutazione del rischio che, nel caso dell’immagine è “ordinaria”.

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica - Adeguata verifica ordinaria

A questo punto dobbiamo indicare la data di effettuazione dell’adeguata verifica e procedere alla verifica degli adempimenti.

Una giusta combinazione di adempimenti farà si che l’icona posta a fianco dell’obbligo diventi di colore verde.

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica - Identificazione del cliente e verifica dell'identità

Se gli adempimenti sono insufficienti l’icona resterà rossa.

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica - Adempimenti insufficienti per identificazione

Programmazione controllo costante

L’obbligo “programmazione controllo costante” serve invece a programmare quando dovrà avvenire il prossimo controllo.

In caso di adeguata verifica semplificata è previsto un controllo ogni 36 mesi che si riduce a 24 mesi per l’adeguata verifica ordinaria e a 6/12 mesi per la rafforzata.

La data deve essere inserita nell’apposito campo e confermata con il tasto “invio”.

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica - programmazione controllo costante

La necessità di effettuare il controllo costante sarà segnalata dal software, in prossimità della scadenza, nella sezione notifiche della “gestione clienti”.

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica - Segnalazione in Gestione Clienti

RIV/24

TAG adeguata verificaAntiriciclaggioRegole tecniche

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