L’articolo 2 del Decreto Legge n. 50 del 2017 ha riscritto l’articolo 25 del testo unico IVA e modificato i termini entro i quali le fatture di acquisto devono essere registrate. La registrazione dei documenti di acquisto deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione del documento.
Le novità introdotte dal DL 50 hanno interessato i documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2017. Relativamente all’esercizio 2018 l’IVA relativa ai documenti ricevuti entro dicembre 2018 può essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018, quanto stabilito dalla norma ai fini di una legittima detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Per poter esercitare il diritto alla detrazione devono essere verificati due presupposti:
- l’effettuazione dell’operazione
- consegna o spedizione per le cessioni di beni
- pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi
- il possesso della fattura di acquisto
(*) Entro il 30/04 – creando un sezionale apposito
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1) Attivazione del sezionale “Acquisti DL 50/2017”
L’attivazione del registro in cui registrare nel 2019 le fatture pervenute nel 2018 è gestita nelle opzioni di utilizzo della prima nota. Per abilitare il registro basta cliccare in corrispondenza del primo numero di registro disponibile in corrispondenza della riga “Acquisti DL 50/2017”.
2) Registrazione della fattura di acquisto del 2018 nell’anno successivo alla data ricezione
Con la nuova gestione per l’importazione delle fatture elettroniche il software ha tutti i dati necessari per determinare la corretta registrazione della fattura e la gestione della detraibilità dell’imposta:
- data ricezione
- data registrazione
- data documento
In base a queste date il programma esegue dei controlli per individuare la giusta modalità di registrazione del documento ai fini della detrazione dell’IVA.
Caso 1
Data fattura 2018
Data ricezione 2018
Data registrazione 2019
In questa situazione per poter esercitare il diritto alla detrazione, che deve avvenire con l’anno 2018, per la registrazione del documento deve essere utilizzato l’apposito registro “Acquisti DL 50/2017”
Qualora l’utente non selezioni il registro corretto e utilizzi una causale con detraibilità IVA il programma lo segnala nello stato del dettaglio.
Se l’utente non vuole portarsi in detrazione l’IVA è libero di farlo e in questo caso può utilizzare il registro IVA acquisti che non è del DL 50/2017, ma deve indicare una causale IVA che non è “detraibile”, altrimenti il programma lo segnala nello stato del dettaglio.
Caso 2
Data fattura 2018
Data ricezione 2019
Data registrazione 2019
In questa situazione il diritto alla detrazione deve essere esercitato nell’anno 2019, pertanto la registrazione deve essere fatta nel “normale” registro iva degli acquisti.
Se l’utente indica il registro DL50/2017 il software segnala che non può essere utilizzato in quanto il documento è pervenuto nel 2019.
3) In Liquidazione IVA
Le fatture registrate nell’anno 2019 nel registro del DL 50/2017 non sono riportate nella liquidazione del mese di registrazione, ma nella liquidazione IVA annuale del 2018 e partecipano alla determinazione del saldo IVA da versare entro la data del 16/03/2019.
4) In Dichiarazione IVA
Nel modello di Dichiarazione IVA/IVA Base 2019 – anno imposta 2018 la fattura di acquisto è automaticamente riportata nel rigo relativo all’aliquota IVA utilizzata.
Nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA come devono essere comunicate le fatture di acquisto registrate nel 2019 ma ricevute nel 2018?
Nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA le fatture di acquisto 2018 registrate nel 2019 non saranno riportate, ma imponibile ed imposta delle stesse saranno inclusi nella dichiarazione IVA annuale del 2018.
CB101 – TM/3
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