I passaggi interni dei beni tra contabilità separate sono disciplinati dal comma 5 dell’articolo 36 del DPR 633/72: le operazioni relative ai passaggi interni sono assoggettate alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 del Testo Unico.
La disciplina dei passaggi interni tra attività separate garantisce il funzionamento delle regole in ambito di detrazione dell’Iva delle singole attività, in modo da impedire il verificarsi di fenomeni elusivi.
I passaggi interni di beni tra attività separate devono essere fatturati al valore normale e le fatture devono essere annotate nei registri Iva entro la fine del mese di emissione.
In particolar modo esistono delle regole ben precise per registrare i passaggi interni.
Requisiti
L’attività che esegue la cessione deve:
- Emettere fattura applicando l’aliquota Iva vigente per il bene ceduto, che deve essere fatturato al valore normale
- Registrare la fattura emessa nel registro di cui all’art. 23 del testo Unico Iva (registro delle vendite)
- Evidenziare l’operazione nel rigo VE40 della dichiarazione Iva – Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, poiché i passaggi interni non concorrono alla determinazione del volume d’affari e devono essere sottratti al totale delle operazioni
L’attività che riceve i beni deve:
- Registrare la fattura nel registro di cui all’art.25 del Testo Unico Iva (registro degli acquisti), qualora tenuta a tale adempimento
- Detrarre l’Iva indicata nella fattura ricevuta secondo il regime applicato
I passaggi interni per le attività in ventilazione Iva sono un’eccezione a quanto riportato fin ora.
Nei passaggi interni di beni all’attività e dall’attività di commercio al minuto che applica la ventilazione dei corrispettivi, l’imposta non è dovuta: in ogni caso i passaggi effettuati di cui sopra devono essere annotati nei registri entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il passaggio al fine di consentire un corretto calcolo dell’Iva dovuta con l’applicazione della ventilazione dei corrispettivi.
Inoltre, i passaggi interni di cui sopra non devono essere esposti in dichiarazione Iva.
Attività di commercio con ventilazione
I passaggi interni tra attività separate dove è presente un’attività di commercio con ventilazione, anche se non rilevano ai fini Iva, devono essere registrati per aliquota, al prezzo d’acquisto, entro il giorno non festivo successivo al passaggio, nei registri Iva classici.
Come riportato precedentemente tali operazioni non confluiscono della dichiarazione Iva ma, per avere il calcolo corretto della ventilazione Iva, devono essere utilizzate per la registrazione delle specifiche causali contabili ed Iva.
Causali contabili:
- PINV: passaggi interni ventilazione (vendite)
- PINA: passaggi interni ventilazione (acquisto)
Causali Iva:
- 04IV: 4% passaggi interni ventilazione
- 05IV: 5% passaggi interni ventilazione
- 10IV: 10% passaggi interni ventilazione
- 22IV: 22% passaggi interni ventilazione
In ogni modo, le proprietà delle causali contabili sono visualizzabili da Contabilità > Piano dei conti/Causali:
Passaggi interni in contabilità GB
La rilevazione dell’operazione nell’attività che cede i beni deve avvenire con una causale contabile che movimenta il registro delle vendite.
Per far confluire l’operazione, regolarmente fatturata, nella dichiarazione Iva ed in particolare nel rigo VE40 – Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni, è necessario che l’utente inserisca il check nel campo “Passaggi interni”.
Il campo indicato è visibile solo in presenza di contabilità separate quando nel documento il cessionario coincide con il cedente:
Differentemente, l’attività che riceve i beni deve registrare il documento come qualsiasi altra fattura ricevuta.
Nella dichiarazione Iva, l’operazione viene riportata in automatico nel rigo relativo all’aliquota Iva applicata e nel rigo VE40 – Passaggi interni e cessione beni ammortizzabili.
Per visualizzare le operazioni che rientrano nel rigo specifico, è sufficiente fare doppio click:
ST/25