La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019) ha sostituito integralmente la disciplina del super/iperammortamento, con quella del nuovo credito d’imposta spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
Il nuovo credito d’imposta interessa tutte le imprese e – in relazione ad alcuni investimenti – anche i professionisti. I beni per i quali è possibile fruire del credito d’imposta sono i medesimi che fino allo scorso anno potevano fruire del super/iperammortamento.
Direttiva
La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019) ha introdotto il nuovo credito d’imposta a titolo di investimento in beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La nuova legge di Bilancio 2021, anche per l’anno 2020, ha modificato la decorrenza del calcolo del credito introducendo delle percentuali più vantaggiose per i beni acquistati dal 16 novembre 2020.
Pertanto, per il calcolo 2020, saranno presenti due tipologie di credito DL 160/2019 – DL 178/2020 con le diverse percentuali e limiti spettanti.
Per ogni credito e tipologia di bene, è presente un relativo codice tributo da poter utilizzare in F24 in compensazione.
Credito DL 160/2019
- “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi
- “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019
Credito DL 178/2020
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Il nuovo credito d’imposta – a differenza di quanto avveniva per la maggiorazione dell’ammortamento a cui eravamo stati abituati negli ultimi anni e che aveva valenza esclusivamente fiscale – deve essere considerato anche ai fini contabili, analogamente a quanto avviene per un qualsiasi contributo in conto impianti.
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, è fiscalmente irrilevante ovvero:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.
Il credito calcolato dovrà essere riportato nel quadro RU del modello redditi 2021.
Calcolo credito d’imposta
Eseguendo del software, all’interno della gestione ”Cespiti”, sezione dati per altre applicazioni, è presente il nuovo pulsante “Calcolo credito d’Imposta”.
Cliccando su è possibile effettuare una verifica dei requisiti dei beni che rientrano nel calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali per tutte le ditte presenti nel software.
La procedura restituirà l’elenco delle ditte con i beni aventi i requisiti per eseguire il calcolo del credito d’imposta. E’ possibile stampare l’intero elenco oppure solo la lista delle ditte (check su visualizza solo codici ditta).
Accedendo alla gestione la maschera è composta dalla parte in alto con tre sezioni:
- volume d’affari
- credito d’imposta (calcolo, elimina, storicizza, riepilogo credito)
- visualizza
e nella parte sottostante da 2 o 4 tab a seconda del regime contabile in cui siamo posizionati.
Le tab sono:
- Beni materiali: prevista per tutti i regimi contabili
- Beni immateriali: prevista per tutti i regimi contabili
- Beni materiali industria 4.0: solo per i regimi impresa
- Beni immateriali industria 4.0: solo per i regimi impresa
1. Tab – Beni Materiali
- nuovi;
- con tipologia possesso 1 – 4 – 6;
- che non sono autovetture (codice sottospecie 411 e 412);
- con percentuale amm.to superiore a 6,5%;
- che non rientrano tra i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 (codice sottospecie: 1185 – 1290 – 1291 -1280 – 471);
- che non hanno nella scheda il check impostato su “Bene industria 4.0” e la data interconnessione sia dello stesso anno della data entrata in funzione;
- e che non hanno una data entrata in funzione 2020 ma nella scheda è stato indicato il check “Ordine accettato e acconto pagato del 20% entro il 31/12/2019”. In questo caso il bene è soggetto a super amm.to e non al credito d’imposta.
Suddivisi in base alla data entrata in funzione per distinguere i calcoli in base ai due Decreti Legge.
2 Tab – Beni Immateriali
Per i beni immateriali non è previsto il credito d’imposta legge n.169/2019 ma solo quello previsto dalla legge n.178/2020, quindi troveremo i beni immateriali con data entrata in funzione dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 che non sono industria 4.0 (senza check su scheda Bene immateriale Industria 4.0);
3 Tab – Beni Materiali Industria 4.0
Sono presenti i beni materiali che nella relativa scheda hanno il check su “Beni Industria 4.0” e la data di inizio interconnessione sia riferita all’anno di calcolo del credito, suddivisi in base alla data d’interconnessione per distinguere i calcoli in base ai due Decreti Legge.
4 Tab – Beni Immateriali Industria 4.0
Sono presenti i beni immateriali che nella relativa scheda hanno il check su “Beni immateriale Industria 4.0” e la data entrata in funzione è relativa all’anno del calcolo.
Per eseguire il calcolo del credito d’imposta, come viene evidenziato dalla procedura, basterà cliccare su .
La procedura in base alle percentuali previste calcolerà l’importo del credito spettante per i beni presenti suddiviso per il numero delle quote previste dal DL.
NB: il calcolo del credito viene eseguito finché il limite del valore dei beni per la tipologia di credito non viene superato. Se supera, il calcolo viene effettuato fino a capienza del limite e con le relative %.
Nella maschera è possibile visualizzare il totale del credito calcolato relativo alle diverse sottospecie di beni o all’intera tipologia di credito calcolato.
Una volta eseguito il calcolo, per inviare i crediti al F24, occorrerà storicizzarlo .
Successivamente, si potrà accedere al dove sono presenti l’elenco dei crediti calcolati, raggruppati per tipologia credito e tipologia beni, con le relative quote in base ai vari anni di utilizzo.
Per inviare i crediti al F24 cliccare su .
Una volta inviati, in contabilità sarà necessario rilevarli creando un apposito conto alla voce A0005C – Altri ricavi nel ramo principale 7054 – Quote contrib. in c/capitale.
I crediti inviati potranno essere eliminati solo dalla gestione del calcolo del credito d’imposta, tramite il pulsante , oppure se occorre eliminare un determinato credito cliccare nella posta in corrispondenza del tributo.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla guida online.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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