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L’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292  del 13 dicembre, ha emanato la riduzione della misura del saggio degli interesse legali fissata all’1%.

La modifica del calo di un punto e mezzo percentuale degli interessi legali, che è stabilita dal Ministero, tiene conto del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo.

A partire dal 1° gennaio 2014 la misura degli interessi legali è scesa dal 2,5% all’1%. Vediamo quali sono i risvolti fiscali per le somme da versare in ambito di ravvedimento operoso.

Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, il ravvedimento operoso prevede il versamento, oltre che delle somme dovute e delle sanzioni, anche degli interessi legali che fino al 31 dicembre 2013 erano del 2,5% e dal 1° gennaio 2014 sono dell’1%.

Calcolo ravvedimento con interessi legali dell’1% dal 1° gennaio 2014 in dichiarazioni GB.

Prendiamo come esempio il versamento del tributo 1040 eseguito in ritardo il 15 gennaio 2014 invece che il 16 dicembre 2013.

Il software, inserendo la data di pagamento successiva a quella di scadenza, calcola, su scelta dell’utente, il ravvedimento.

 

Nella maschera di calcolo del ravvedimento gli interessi sono calcolati nella seguente misura:

  •   2,5% dal 17 al 31 dicembre 2013 (15 gg);
  •   1% dal 1° al 15 gennaio 2014 (15 gg).

 

 

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione ravvedimento si rimanda alla guida on line.

DB601- LM/03

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