Il contribuente che, dopo il regolare invio della dichiarazione 730 2014, si accorge di aver commesso degli errori o delle omissioni nell’esposizione dei dati, può rimediare compilando e inviando un 730 integrativo.
Se l’errore è dovuto alla dimenticanza del contribuente nell’indicare un elemento che invece doveva essere presente, allora si può procedere alla correzione.
Tuttavia, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione favorevole al contribuente, quindi di maggior credito o minor debito.
Se l’integrazione o la rettifica del Modello 730 comporta un maggiore credito o un minor debito il contribuente può scegliere di:
- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti e compilare la relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
- presentare un Modello UNICO Persone Fisiche, richiedendo eventualmente il rimborso della differenza a credito o rimandando l’eccedenza alla successiva dichiarazione.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver dichiarato alcuni redditi oppure di aver indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, dovrà presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
730 INTEGRATIVO CON
La presentazione del Modello 730 integrativo non è altro che la compilazione di un nuovo Modello 730, questa volta però, completo di tutti i dati necessari, compresi quelli dimenticati o esposti male nella prima dichiarazione inviata.
Quindi nel nuovo Modello 730 il contribuente dovrà:
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- Riportare tutti i dati presenti nella dichiarazione originale opportunamente corretti/integrati;
- Indicare, nel frontespizio della dichiarazione (Quadro DICHIARANTE), il codice corretto nel campo “730 Integrativo”.
- Procedere nuovamente alla creazione del file telematico per l’invio.
CASELLA “730 INTEGRATIVO”
Nel campo ”730 integrativo” si deve indicare, in base alla tipologia di errore da correggere, uno dei 3 codici specificatamente previsti per l’integrazione.
1 – Integrativa a favore
Da indicare qualora il contribuente riscontri, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta:
- Un maggior rimborso;
- Un minor debito;
- Nessuna variazione del debito/credito rispetto alla dichiarazione originaria.
2 – Dati del sostituto d’imposta
Da indicare nel caso di incompletezza o incongruenza nell’indicazione dei dati relativi al sostituto di imposta. Ciò comporta che:
- Nell’apposita casella del frontespizio deve essere indicato il codice 2;
- La dichiarazione è integrata esclusivamente nel riquadro riguardante i dati dal sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre tutti gli altri dati rimangono invariati.
3 – Dati del sostituto errati con integrativa “a favore”
Da indicare se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta:
- Sia una modifica dei dati relativi al sostituto d’imposta;
- Sia una un maggior rimborso, un minor debito o un’imposta invariata
Inoltre, questo codice va utilizzato anche quando “il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta”, che deve eseguire il conguaglio poiché anche i dati relativi a quest’ultimo sono stati erroneamente indicati nella dichiarazione originaria.
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida online dell’applicazione 730/2014.
DB501 – AP/29