A decorrere dal 2015, non saranno più i fornitori di esportatori abituali a dover comunicare al Fisco i dati delle lettere d’intento ricevute, ma dovranno essere gli stessi esportatori ad inviare le dichiarazioni d’intento, utilizzando un nuovo modello.
L’art. 20 del Dlgs 175/2014 (“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”) ha invertito la titolarità dell’obbligo in tema di dichiarazioni d’intento per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.
Possono essere definiti “esportatori abituali” coloro che nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno registrato esportazioni o altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.
I contribuenti in possesso di tali requisiti, essendo “esportatori abituali”, possono effettuare acquisti o importazioni usufruendo del regime di non imponibilità Iva solo dopo averne data comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione d’Intento 2015
Chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione?
A partire dalle operazioni effettuata dal 1° gennaio 2015, per richiedere ai propri fornitori di emettere le fatture senza addebito di Iva, gli esportatori abituali devono preventivamente segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento.
Inoltre le stesse dichiarazioni d’intento inviate, assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria, dovranno poi essere consegnate ai relativi fornitori.
Tuttavia si ricorda che fino all’11 febbraio 2015 per gli esportatori abituali è ancora possibile consegnare o inviare le lettere d’intento al proprio cedente o prestatore di servizio, seguendo il vecchio iter, a condizione però che le operazioni indicate non abbiano effetti anche su operazioni successive a tale data.
Quali sono gli obblighi dei fornitori?
I fornitori che ricevono dall’esportatore abituale la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di invio all’Agenzia delle Entrate, potranno emettere fattura senza l’applicazione dell’Iva solo dopo aver riscontrato telematicamente l’avvenuta comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, tramite il servizio fornito dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Coloro che non rispettano tale obbligo sono sanzionabili con una sanzione pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’imposta.
Come si compone il nuovo Modello?
Il modello è composto da:
- frontespizio nel quale, oltre all’informativa sul trattamento dei dati personali, andranno riepilogati i dati anagrafici del dichiarante e del rappresentante, le informazioni relative alle operazioni da non assoggettare ad Iva, l’indicazione del destinatario della dichiarazione e la firma;
- quadro A – Plafond nel quale sono riportate le informazioni relative al plafond e nel quale è presente anche la sezione relativa all’impegno alla presentazione telematica della dichiarazione.
Da oggi è disponibile l’applicazione “Dichiarazione d’Intento New 2015”.
Ricordiamo i passaggi per l’abilitazione:
- Eseguire del software;
- Posizionarsi nella ditta in cui abilitare l’applicazione;
- Aprire la maschera Applicazioni;
Selezionare l’anno 2015 per l’applicazione “Dichiarazione d’Intento New”.
Porre attenzione sull’abilitazione della nuova applicazione che prende il nome di “Dichiarazione d’Intento New”. La stessa non deve essere confusa con il vecchio modello di Dichiarazione d’intento, ancora presente in GB per l’anno 2015. Nell’incertezza normativa si rende disponibile la vecchia modulistica utilizzabile da parte dei fornitori per la comunicazione dei dati delle lettere di intento ricevute dagli esportatori abituali, contenenti le operazioni effettuate fino all’11 febbraio 2015.
Per maggiori informazioni consultare la guida on line dell’applicazione Dichiarazione di Intento New.
CSI/1 – MB121 MB151