Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa anche al fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’ eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.
Condizione per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Per esprimere tale modifica è necessario ceccare, nel frontespizio dei modelli Unico e Irap, la casella “Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR n. 322/98)”. La casella va barrata al fine di variare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta in utilizzo in compensazione.
La variazione della scelta è possibile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 120 giorni dalla scadenza ordinaria (30 settembre) e quindi entro il 28 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
N.B. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni, non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.
Per predisporre la dichiarazione integrativa dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR n.322/98è necessario:
Modificare la dichiarazione originaria, rettificandola o integrandola;
Barrare la casella presente nel Frontespizio di Unico o Irap;
Procedere alla creazione del file telematico.
Unico: Dichiarazione integrativa art. 2, co. 8-ter, DPR n. 322/98
Irap: Dichiarazione integrativa art. art. 2, co. 8-ter, DPR n. 322/98
Per maggiori chiarimenti rimandiamo alla guida online del frontespizio di Unico.
DB101- LM/27
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