Dal 1° gennaio 2019 con l’introduzione della fattura elettronica è stata introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d.Esterometro) per comunicare le operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).
In sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020)è stato previsto che: “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.
La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche o con bollette doganali.
Ambito soggettivo ed oggettivo
Nella comunicazione occorre indicare le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell’Esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:
- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Instrastat)
- da fornitore extracomunitario (autofattura)
Allo stesso modo occorre indicare nell’Esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia. A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell’Esterometro.
Di seguito le operazioni da includere nella comunicazione “Esterometro”:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SDI
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra Ue
Scadenze
Dal 2020 l’invio dell’Esterometro dal 1° gennaio 2020, per effetto del Decreto Fiscale 2020, è diventato trimestrale e non più mensile. La trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento rispetto alla data di:
- di emissione del documento (fatture attive)
- ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti)
Scadenze Esterometro 2020 | |
gennaio – febbraio – marzo 2020 | 30 aprile 2020 |
aprile – maggio – giugno 2020 | 31 luglio 2020 |
luglio – agosto – settembre 2020 | 2 novembre 2020 |
ottobre – novembre – dicembre 2020 | 1 febbraio 2021 |
Scadenze per omessa o errata trasmissione
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre)
Prevista la riduzione di metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro 15 giorni dalla scadenza della trasmissione.
Non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art.12, D.Lgs. n. 472/1997
Esterometro 2020
Eseguendo l’update del software da oggi è disponibile l’applicazione “Esterometro” (operazioni transfrontaliere”) 2020.
Prima di iniziare ad utilizzare l’applicazione “Esterometro” è necessario abilitare l’applicazione da “Applicazioni” -> “Esterometro”
Dopo aver apposto il check per l’anno 2020 confermare il messaggio
Ora da “Esterometro” sarà possibile accedere alla maschera di intestazione e riepilogo invii
All’interno della procedura è possibile importare i dati direttamente dalla contabilità, da un nostro tracciato Excel, da file XML prodotti da altri software oppure inserendo manualmente i dati nella procedura.
Per ulteriori informazioni nell’utilizzo della procedura consultare la guida online.
MB 106 – FSA/06