Ai sensi dell’articolo 2, comma 7 D.P.R. 322/98, sono considerate TARDIVE ma valide a tutti gli effetti le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, cioè il 30 settembre 2015.
Pertanto il contribuente può, entro il 29 dicembre 2015, sanare la violazione riconducibile all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi tramite la presentazione tardiva del modello e il versamento di una sanzione ridotta, in virtù del ravvedimento operoso.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano EFFETTIVAMENTE OMESSE, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
Si ricorda che, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è punibile con una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 euro. Se non erano dovute imposte sono invece previste sanzioni che partono da 258 euro fino a 1.032 euro. Tali sanzioni possono aumentare fino al doppio (per un massimo di 2.065 euro) nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Quindi, al fine di evitare tali sanzioni, è possibile regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione, inviando il modello entro il 29 dicembre 2015 e pagando una sanzione ridotta a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro) in virtù del ravvedimento operoso (ex art. 13 – D.lgs. 471/97). Il versamento della sanzione deve avvenire tramite F24, indicando come codice tributo 8911.
La sanzione deve essere versata per ciascuna dichiarazione tardiva: una per i redditi, una per l’IVA (anche se compresa in Unico), una per l’IRAP e così via.
Inoltre, se la dichiarazione comporta il pagamento di imposte, oltre alla sanzione di 25 euro, è necessario versare le sanzioni previste per le eventuali violazioni riguardanti il pagamento in ritardo delle imposte non regolarizzate.
DB101- DB111- DB121- DB131- DB201- DB211- DB301 – AP/47
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