L’articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 47/2000 (e successive modificazioni) ha stabilito che a decorrere dal 1°gennaio 2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%”.
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