La proroga dei versamenti è pervenuta con la legge 23 luglio 2021 n.106 di conversione al DL “Sostegni-bis”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2021.
Il termine di versamento delle imposte sui redditi, IRAP e IVA dei contribuenti soggetti ad ISA e “collegati”, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, è prorogato al 15 settembre 2021, senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Estratto legge 23 luglio 2021 n.106
“Art. 9-ter (Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale). 1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione…”
Quest’anno il calendario delle scadenze è stato reso più complicato dalla “doppia proroga”.
Infatti, il DPCM del 28 giugno 2021 aveva differito, per i contribuenti ISA e “collegati”, il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dal 30 giugno al 20 luglio, senza la maggiorazione dello 0,40%.
Ora, l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73 (cd. “Decreto sostegni bis”) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 proroga ulteriormente i versamenti, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre senza alcuna maggiorazione, cancellando quindi lo 0,40%.
Entro il prossimo 15 settembre potranno essere pagate, senza alcuna maggiorazione, l’Irpef e le addizionali comunali e regionali; l’Ires; l’Irap; l’imposta sostitutiva prevista per i minimi e i forfettari; l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa; la cedolare secca; Ivie e Ivafe; il diritto annuale delle Camere di Commercio; saldo e primo acconto dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata.
Per il differimento del pagamento del saldo Iva 2020 la maggiorazione è calcolata nella misura dell’1,6%, ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16.03.2021 al 30.06.2021, non considerando il periodo dal 30 giugno al 31 agosto.
Possono beneficiare della proroga i contribuenti che contestualmente…
- Esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale,
- dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriali di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni la proroga si applica ai contribuenti che…
- applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986),
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari,
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Non possono beneficiare della proroga i contribuenti che…
non sono soggetti ad ISA, per i quali restano validi i versamenti del 30 giugno 2021 con possibile spostamento al 30 luglio 2021 con lo 0,40% in più.
Nuovo calendario scadenze dal 15 settembre 2021
Di seguito, il calendario delle scadenze delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA, per i contribuenti soggetti ad Isa e “collegati”.
I contribuenti che decidono di pagare a rate, a partire dalla seconda rata, devono pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti non titolari di partita Iva.
A partire dalla terza rata, gli interessi sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento.
Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la seguente formula “C” per “i” per “t” diviso 36.000, in cui “C” è l’importo, “i” è l’interesse, 4 per cento annuo, e “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata. Al riguardo, si ricorda che, applicando il “metodo commerciale”, si considerano i giorni dell’anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni.
La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima è determinata, considerando che:
- tutti i mesi sono di 30 giorni;
- gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.
Proroga dei versamenti con Dichiarazioni GB
GBsoftware ha provveduto ad aggiornare le nuove scadenze per il pagamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA.
Dopo aver eseguito l’update del software saranno disponibili le scadenze aggiornate al:
- 15 settembre 2021 senza maggiorazione dello 0,40.
Modalità di pagamento con proroga
I contribuenti che beneficiano del differimento dei versamenti al 15 settembre, in fase di scelta della modalità di pagamento, nel “Riepilogo pagamenti dichiarazione” dell’Applicazione F24 2021 possono selezionare le “Modalità di pagamento con proroga” inserendo il flag nell’apposita casella.
N.B. I contribuenti non soggetti a proroga, in fase di scelta della modalità di pagamento visualizzeranno le scadenze “ordinarie”.
Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione “Riepilogo pagamenti dichiarazioni” consigliamo di visionare la guida online presente all’interno della stessa.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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DB601 – ML/07
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