Secondo quanto indicato dall’art. 2135 del Codice Civile, l’imprenditore agricolo è colui che esercita, in forma individuale o associata, un’attività diretta:
– alla coltivazione del fondo,
– alla silvicoltura,
– all’allevamento di bestiame,
– all’esercizio di attività connesse alle precedenti
I regimi “speciali” relativi all’attività agricola si dividono in:
- Regime speciale per i produttori agricoli (Art.34 DPR 633/72)
- Attività agricole connesse (Art.34 bis DPR 633/72)
- Agriturismo (Art.5 c.1 L.413/1991)
Regime speciale per i produttori agricoli (Art.34 DPR 633/72)
Il regime speciale produttori agricoli è un regime speciale di detrazione dell’Iva: l’Iva detraibile si calcola applicando, in via forfetaria, le percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli indicati nella Tabella A – Parte I allegata al Testo Unico dell’Iva.
Sulle cessioni di prodotti agricoli si applicano le aliquote dei singoli beni tranne nei seguenti casi, per i quali non si origina mai un debito d’imposta per il cedente:
- passaggio dei prodotti agricoli tra produttori agricoli in regime speciale e cooperative in regime speciale;
- cessione dei produttori agricoli in regime speciale di esonero dagli adempimenti Iva per le quali viene emessa autofattura dal cessionario.
Operazioni non agricole occasionali
Se il produttore agricolo svolge operazioni non agricole occasionali, ha l’obbligo di applicare l’Iva, su tali operazioni, seguendo le regole normali quindi detraendo l’Iva sugli acquisti di beni e servizi connessi a tale attività.
Non seguono questa regola le spese generali e l’acquisto di beni strumentali.
Esportazioni e cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli
Per le esportazioni e operazioni assimilate e per le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli indicati nella Tabella A, Parte I, spetta la detrazione o rimborso di un importo pari all’Iva applicabile in base alle percentuali di compensazione su analoghe operazioni effettuate in Italia.
Acquisti intracomunitari
Se l’importo degli acquisti intracomunitari nell’anno precedente è inferiore a euro 10.000 e nell’anno corrente tale limite non è stato superato il produttore agricolo è assimilato ad un privato consumatore pertanto versa l’imposta al cedente comunitario e non ha obblighi Iva in Italia. L’operazione non ha rilevanza ai fini Iva.
Se l’importo degli acquisti intracomunitari è superiore ad euro 10.000 il produttore agricolo:
- deve determinare l’imposta con l’applicazione dell’aliquota Iva e non delle percentuali di compensazione
- non può detrarsi l’Iva derivante dall’annotazione della fattura nel registro degli acquisti, né quella forfettizzata connessa all’applicazione delle percentuali di compensazione.
In sede di liquidazione periodica il produttore agricolo deve versare la relativa Iva.
Beni strumentali
Attività Agricole connesse (Art. 34 bis DPR 633/72)
La definizione di “Attività agricola connessa” viene data dall’art. 2135 c.3 del Codice Civile: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
Per queste tipologie di attività è previsto un regime Iva di detrazione forfettizzata che si basa su una percentuale di detrazione pari al 50% dell’imposta applicata sulle operazioni imponibili.
In caso di esercizio sia di attività agricola art.34 DPR 633/72 sia di attività connesse art.34 bis DPR 633/72 è obbligatorio adottare contabilità separate a meno che non si opti per l’applicazione del regime Iva ordinario.
Se le attività svolte rientranti nel regime di detrazione forfettizzata dell’art.34 bis sono occasionali non si ha l’obbligo di tenuta di contabilità separate, ma solo quello di annotazione separata delle operazioni.
Agriturismo (Art.5 c.1 L.413/1991)
L’agriturismo è considerata un attività agricola connessa.
Si definiscono attività agrituristiche quelle attività, svolte dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari, di ricezione e ospitalità, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in connessione e complementarità rispetto all’attività agricola principale.
Il regime naturale per l’attività agrituristica è previsto dall’art. 5, c.1, Legge 413/1991.
L’imprenditore agricolo adotta il regime naturale determina il reddito imponibile applicando il reddito applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell’Iva.
L’imposta sul valore aggiunto viene determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria.
L’attività agricola e l’attività agrituristica devono essere tenute con contabilità separate.
Nelle prossime newsletter vedremo insieme come gestire queste tre tipologie di regime contabile.
CB101 – RIV/49