L’articolo 1, comma 629, della Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) ha esteso l’area delle operazioni sottoposte al regime del reverse charge anzidetto inversione contabile. Le novità introdotte modificano il testo degli artt. 17 e 74 del testo Unico Iva.
L’ampliamento del reverse charge riguarda, come anticipato, l’art. 17 e l’art. 74 del Tuir e si riferisce a operazioni che riguardano:
- il settore edile
- il settore energetico
- il settore della grande distribuzione organizzata
- le cessioni di bancali di legno
Con il meccanismo dell’inversione contabile l’applicazione dell’Iva avviene a cura del destinatario della fattura, qualora questi sia soggetto passivo Iva. Ricordiamo infatti che il reverse charge si applica solo nel caso in cui entrambi i soggetti che intervengono nell’operazione sono soggetti passivi Iva.
Settore edilizia
La disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità è stata recepita con l’introduzione della lettera a-ter nel comma 6 dell’art. 17:
“alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”
Settore energetico
Dal 1’ gennaio 2015, per un periodo di 4 anni, il reverse charge si applica ad alcune operazioni del settore energetico e le novità sono state recepite con l’introduzione delle seguenti lettere nel comma 6 dell’art.17:
lettera d-bis: “ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni”
lettera d-ter: “ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica”
lettera d-quater: ”alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)”
Settore della grande distribuzione organizzata
L’applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari è stata recepita con l’introduzione della lettera d-quinquies nel comma 6 dell’art. 17:
lettera d-quinquies: “alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)”
Tuttavia questa disposizione, valevole anch’essa fino al 2018, è subordinata al consenso da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
Cessioni di bancali di legno
Dal 2015 è stato esteso il reverse charge anche alle cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati nei cicli di utilizzo successivi al primo e la norma è stata introdotta modificando il comma 7 dell’articolo 74 del Testo Unico Iva.
Causali Iva in Contabilità GB
Per il commercio di bancali usati di legno (pallet) non è stata creata alcuna causale poiché è già presente quella relativa alla cessione di rottami di cui all’art.74, comma 7 del Tuir.
Per avere le causali disponibili per l’utilizzo è necessario eseguire l’update.
CB101- TM/6
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