La Legge n. 44 del 26.04.2012 ha modificato l’art. 102, comma 6, del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986: è cambiato il metodo di calcolo del plafond entro il quale i costi di manutenzione delle immobilizzazioni materiali sono deducibili.
La deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria ha subito modificazione a partire dall’esercizio in corso al 29.04.2012: sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
Fino al periodo d’imposta 2011 il calcolo del plafond si divide in due parti:
- Plafond fisso: 5% del valore dei beni ammortizzabili al 01/01, quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili.
- Plafond mobile: calcolo degli incrementi e decrementi da sommare algebricamente al plafond fisso, calcolando il 5% del valore dei beni acquistati e venduti nell’anno rapportati al periodo di possesso.
Con l’approvazione della Legge n. 44 del 26.04.2012 i beni acquistati o ceduti in corso d’anno non concorrono alla determinazione del plafond di deducibilità: il calcolo dell’importo da portare in deduzione si semplifica.
I beni acquistati nell’anno rientrano nel calcolo del plafond di deducibilità solo a partire dall’esercizio successivo a quello di “entrata in possesso”.
I beni ceduti nell’esercizio rientrano per l’intero ammontare nel calcolo del plafond di deducibilità.
L’eccedenza rispetto al plafond si deduce in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Il calcolo delle manutenzioni e riparazioni con il software Contabilità GB.
Dall’esercizio 2012 GB ha adattato il calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione ordinarie ai nuovi limiti indicati nel comma 6 dell’art. 102 del TUIR.
Dalla maschera per il calcolo dell’importo deducibile sono state eliminate le sezioni relative al calcolo del plafond mobile relativo agli incrementi dovuti agli acquisti e ai decrementi dovuti alle cessioni.
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CA231 – TM/5
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