L’articolo 16-bis del DPR 917/86 prevede per tutti i soggetti residenti o non residenti che possiedono o detengono un titolo su un’immobile, la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF parte delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali.
Le suddette spese devono essere inserite all’interno della sezione IIIA e IIIB del quadro RP del modello Redditi Persone Fisiche o nel quadro E del modello 730.
Percentuali di detrazione applicabili per il periodo d’imposta 2018
36% | Per le spese sostenute dal 2008 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 |
50% | Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2018 |
65% | Per le spese sostenute per interventi antisismici in zone di alta pericolosità le cui procedure di autorizzazione sono state attivate entro il 31 dicembre 2016 |
50% | Per le spese sostenute per interventi antisismici in zone di alta pericolosità le cui procedure di autorizzazione sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 |
70% | Per le spese sostenute per interventi antisismici in zone di alta pericolosità le cui procedure di autorizzazione sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017. La detrazione del 70% si può applicare se dalla realizzazione dell’intervento deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe energetica di rischio inferiore |
80% | Per le spese sostenute per interventi antisismici in zone di alta pericolosità le cui procedure di autorizzazione sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017. La detrazione del 80% si può applicare se dalla realizzazione dell’intervento deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi energetiche di rischio inferiore |
Per interventi su parti comuni condominiali
75% | Nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
85% | Nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore |
In caso di acquisto di unità immobiliari facenti parti di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1
75% | Nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (75% del prezzo della singola unità immobiliare) |
85% | Nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (85% del prezzo della singola unità immobiliare) |
Limiti di spesa applicabili per il periodo di imposta 2018
48.000 € | Per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012 |
96.000 € | Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 |
Gestione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con
Nella sezione IIIA e IIIB del quadro RP del modello Redditi Persone Fisiche o nel quadro E del modello 730 devono essere inserite le eventuali spese sostenute nel corso del 2018 o in anni precedenti relative:
- alla ristrutturazione di immobili
- all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
- agli interventi per l’adozione di misure antisismiche
- all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
Per facilitare l’inserimento delle spese per gli interventi del patrimonio edilizio è presente un’apposita gestione.
Affinché il software riporti i dati inseriti nel modello e calcoli la relativa detrazione da riportare nel quadro RN è necessario compilare tutti i dati obbligatori richiesti.
Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione rimandiamo alla guida online presente all’interno della maschera stessa.
DB501 – DB121 – SAM/27
Ascolta la news
TAG Modello 730redditi pfristrutturazione ediliziaspese intervento edilizio