La disciplina delle società di comodo è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art.30 della Legge 724/1994 e successivamente integrata dall’art.2 del Decreto Legge 138/2011, convertito nella Legge 148/2011.
Il legislatore ritiene che le società di comodo siano “non operative” ovvero che siano state costituite con il solo scopo di evasione ed elusione della legge e non per lo svolgimento di un’effettiva attività commerciale.
Una società è considerata di comodo quando non supera il test dei ricavi quindi i ricavi presunti sono superiori ai ricavi effettivi.
I ricavi effettivi si determinano sommando tutte le componenti di reddito risultanti dal bilancio o dalle scritture contabili con esclusione dei proventi straordinari e si riferiscono al valore medio dell’ultimo triennio (2017,2016,2015).
I ricavi presunti vengono calcolati applicando al valore medio dell’ultimo triennio di determinate tipologie di beni delle percentuali indicate dalla legge.
La disciplina delle società non operative si rivolge a:
- Società per azioni
- Società in accomandati per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società di persone
- Società in accomandita semplice
- Società/enti non residenti con stabile organizzazione in Italia
Le società di comodo si possono distinguere in due categorie:
- società non operative, che quindi non superano il test dei ricavi;
- società in perdita sistematica, che nel quinquennio precedente hanno sempre dichiarato perdite fiscali oppure hanno dichiarato perdite fiscali in quattro esercizi e in uno un reddito inferiore al minimo.
Lo status di “società di comodo” comporta specifici obblighi e preclusioni ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap.
Ai fini Iva…
conseguono delle limitazioni sull’utilizzo del credito Iva quali il blocco dell’utilizzo in compensazione e la richiesta del credito a rimborso ovvero, nel caso più “grave” la perdita totale del credito Iva se lo status di “non operatività” si presente per tre periodi d’imposta consecutivi ed il volume d’affari in tali esercizi è inferiore ai ricavi minimi.
Ai fini Irap…
hanno l’obbligo di dichiarare un valore della produzione non inferiore al reddito minimo presunto, aumentato dei costi non deducibili per la determinazione di tale imposta.
Ai fini Ires e Irpef…
tali società hanno l’obbligo di dichiarare un reddito non inferiore al minimo presunto e applicano un’aliquota Ires maggiorata del 10,50%; inoltre hanno una limitazione nell’utilizzo delle perdite fiscali solo in diminuzione del reddito che eccede quello minimo.
Verifica Operatività in Integrato GB…
La gestione dell’operatività predisposta da GBsoftware ripropone per lo più la struttura della sezione “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi” presente nel quadro RS dei modelli Redditi SP, SC e ENC.
I dati sono riportati direttamente dall’applicazione contabilità per gli anni che sono stati gestiti con GBsoftware. I dati contabili relativi agli anni che non sono stati registrati con GB si possono inserire manualmente nella gestione effettuando doppio click nel campo “azzurro” e indicando l’importo in corrispondenza della riga “forzatura”. La maschera è comune alle seguenti applicazioni:
- Contabilità
- Dichiarazione Iva/Iva Base
- Dichiarazione Irap
- Redditi
ed è studiata al fine di poterla compilare una sola volta con il riporto simultaneo nelle applicazioni sopra elencate.
In Contabilità GB…
il prospetto è presente nella sezione “Bilancio/Prospetti fiscali”
Nella Dichiarazione Iva/Iva Base…
La gestione dell’operatività è fondamentale ai fini della compilazione della gestione “società di comodo” quindi del rigo VA15.
In questo contesto la verifica dell’operatività 2017 deve essere confermata: il risultato sarà riportato nella gestione “società di comodo” che permette lo scarico dell’eventuale codice nel campo VA15.
Per ulteriori informazioni sulla gestione del quadro VA15 è possibile consultare l’apposita guida on-line nonché le newsletter:
27/02/2018 – Società di comodo: controlli per utilizzo credito Iva 2017
20/02/2018 – Caso pratico: controllo società di comodo
In Dichiarazione Irap…
E’ richiesta la compilazione della gestione dell’operatività ai fini della compilazione del quadro “IS – Sez.III società di comodo”.
Se la società risulta “OPERATIVA” la sezione non deve essere compila e viene quindi automaticamente barrata la casella “Esonero”.
Se la società risulta “NON OPERATIVA” viene abilitata la sezione e nel rigo IS16 viene riportato il “Reddito minimo” calcolato all’interno della gestione.
Quindi, come indicato dalla normativa di riferimento, il reddito minimo (IS16) viene aumentato dai costi non deducibili (IS17-IS18-IS19) per la determinazione della base imponibile Irap.
Nei Redditi…
Prendendo come riferimento il quadro RS del modello “Redditi Società di Capitali” la gestione si apre direttamente dal pulsante posto nella sezione “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi”.
I dati della gestione “Verifica operatività” permettono la compilazione della suddetta sezione.
Se la società risulta OPERATIVA i dati vengono riportati nel quadro in base a quanto presente nella sezione “Valore medio” della gestione, così come mostra l’immagine precedente.
Se la società risulta NON OPERATIVA i dati vengono riportati nel quadro in base a quanto calcolato nella sezione “Valore dell’esercizio”.
Nel modello REDDITI SC, se il soggetto risulta “NON operativo” sono abilitati i controlli:
- Abilitazione quadro RQ per i soggetti non operativi che permette l’abilitazione del quadro RQ ai fini della compilazione della sezione “Maggiorazione IRES società di comodo”;
- Società non operative – Agevolazioni e Variazioni in aumento che ricorda all’utente la compilazione dei campi “agevolazioni” e “variazioni in aumento” la cui compilazione riguarda solo i soggetti “di comodo”.
Per ulteriori informazioni sulla gestione della verifica operatività è possibile consultare la relativa guida on-line.
RIV/3
TAG perdita sistematicasocietà di comodosoggetto non operativoVerifica Operatività